La normativa a tutela del credito
Il debito è l’obbligazione di un soggetto giuridico (persona fisica, persona giuridica) ad eseguire un prestazione avente valore economico.
A tutela del corretto svolgimento delle attività economiche, il legislatore sancisce, con l'art. 2740 del codice civile, una forte tutela a favore del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione assunta dal debitore:
art.2740 c.c. - Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni di responsabilità non sono ammesse se non nei casi previsti dalla legge.
Inoltre, recependo la direttiva Europea 200/35, è stato introdotto nel nostro ordinamento il decreto legislativo 231/2002 che stabilisce, tra l'altro:
- L'addebito delle spese di recupero del credito al debitore;
- Il diritto del creditore a chiedere gli interessi moratori a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento;
Inoltre, la circolare 557/PAS/6909/12015 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che le agenzie di recupero crediti possono:
- rintracciare i recapiti del debitore sia da fonti private che tramite consultazione di registri ed elenchi pubblici;
- contattare congiunti e terzi del debitore purche' entro i limiti del codice Privacy;
- essere delegate a transazioni e incasso per conto o per conto e in nome della mandante;
- utilizzare per fini di deducibilita' fiscale la relazione negativa nelle modalita' che saranno definite dal Ministero delle Finanze;
In merito all'ultimo punto, in particolare, la stessa circolare ha precisato che, contrariamente alla prassi diffusa, è sufficiente la relazione finale di inesigibilità dell'agenzia per poter mettere il credito a perdita e quindi considerarlo un onere deducibile, con i conseguenti vantaggi fiscali.